Adozione in Casi Particolari: L’Art. 44, Comma 1, Lettera d) della Legge n. 184/1983

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Scopri tutto sull'adozione in casi particolari: differenze con l'adozione legittimante, chi può adottare e i requisiti previsti dalla legge.

Affidamento e Adozione: Le Differenze Fondamentali

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e al mantenimento del minore, l’ordinamento giuridico prevede due strumenti principali: l’affidamento e l’adozione, entrambi disciplinati dalla Legge n. 184/1983.

  • L’affidamento ha lo scopo di fornire un ambiente familiare e domestico adeguato al minore che ne sia privo, ha carattere temporaneo e non può avere durata superiore ai due anni. Tale istituto mira preservare il legame famigliare preesistente, con l’obiettivo di giungere al reinserimento del minore nel proprio nucleo, una volta superate le criticità che avevano condotto all’allontanamento.
  • L’adozione, invece, determina la creazione di un rapporto di filiazione tra l’adottante e il minore, anche in assenza di un legame biologico.

L’adozione può essere di due tipi:

  1. Adozione legittimante, che recide ogni legame con la famiglia d’origine e inserisce il minore nella nuova famiglia adottiva.
  2. Adozione in casi particolari, che mantiene il legame con la famiglia biologica pur attribuendo all’adottante la responsabilità genitoriale.

Adozione Legittimante: Requisiti e Condizioni

L’adozione legittimante è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza separazioni (neanche di fatto), e che siano in grado di garantire al minore un’educazione e un sostentamento adeguati. Inoltre, è richiesta una differenza di età tra adottante e adottato compresa tra 18 e 45 anni, salvo alcune eccezioni.

Un aspetto fondamentale è la dichiarazione di adottabilità, che avviene solo se si accerta che il minore è in uno stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori biologici e degli altri familiari tenuti al suo mantenimento.

Adozione in Casi Particolari: L’Art. 44 della Legge n. 184/1983

La Legge n. 184/1983 disciplina anche l’adozione in casi particolari, regolata dall’art. 44, che rappresenta un’alternativa all’adozione legittimante.

A differenza dell’adozione legittimante, l’adozione in casi particolari non recide completamente il legame con la famiglia biologica. Tuttavia, l’adottante assume la responsabilità genitoriale, garantendo al minore tutela e stabilità affettiva (Cass. Civ., ord. n. 35840/2021).

Questa tipologia di adozione è particolarmente rilevante poiché è consentita anche a coppie non sposate e a singoli individui, e non richiede la dichiarazione di adottabilità del minore.

Su tale ultimo aspetto si è pronunciata la Suprema Corte, precisando che l’adozione non legittimante è applicabile anche nei casi di c.d. semi-abbandono o di disagio per il minore, oppure per i bambini i cui genitori sappiano offrire un solido rapporto affettivo ma che si trovino in uno stato di fragilità.

L’art. 44 prevede dunque che i minori possano essere adottati anche quando non ne sia stato dichiarato lo stato di adottabilità nelle seguenti ipotesi: “a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.

Ipotesi di Applicazione dell’Art. 44, Comma 1

L’art. 44 della Legge n. 184/1983 individua quattro situazioni in cui è possibile procedere con l’adozione non legittimante, anche in assenza di una dichiarazione di adottabilità:

  1. Quando il minore è orfano di entrambi i genitori ed è già legato da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un rapporto stabile e duraturo con l’adottante, maturato anche nell’ambito di un periodo prolungato di affidamento.
  2. Nel caso in cui il minore sia figlio del coniuge dell’adottante, compreso il caso di adozioni precedenti.
  3. Quando il minore è orfano e si trova in una condizione di disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992.
  4. Quando vi è l’impossibilità di procedere con un affidamento preadottivo.

La lettera d) dell’art. 44, comma 2, L. n. 184/1983, la quale dunque consente l’adozione non legittimante nell’ipotesi in cui “via sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo” assume particolare rilevanza, dovendo essere interpretata quale clausola di chiusura del sistema nell’ottica della tutela del miglior interesse del minore, del suo diritto ad essere accolto in un contesto famigliare idoneo e a sviluppare una adeguata vita famigliare.

L’ampia formulazione della norma ha permesso di applicarla a molteplici fattispecie, tra cui la stepchild adoption, ovvero l’adozione del figlio biologico del partner nelle unioni omoaffettive.

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FAQ: Domande Frequenti sull’Adozione in Casi Particolari

Qual è la differenza tra adozione legittimante e adozione in casi particolari?

L’adozione legittimante interrompe ogni legame tra il minore e la famiglia biologica, inserendolo completamente nella nuova famiglia adottiva. L’adozione in casi particolari, invece, mantiene il rapporto con la famiglia di origine, pur attribuendo all’adottante la responsabilità genitoriale.

L’adozione in casi particolari è aperta non solo ai coniugi, ma anche a coppie non sposate e singoli individui, a differenza dell’adozione legittimante, che è riservata esclusivamente alle coppie sposate da almeno tre anni.

No, l’adozione non legittimante non richiede la dichiarazione di adottabilità del minore. Può essere applicata anche in situazioni di semi-abbandono o fragilità familiare, in cui il minore ha bisogno di una figura stabile ma mantiene un legame con i genitori biologici.

Sì, la stepchild adoption (adozione del figlio biologico del partner) è una delle applicazioni più discusse dell’adozione in casi particolari, soprattutto nelle unioni omoaffettive, laddove l’adozione legittimante non sia possibile.

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