Nel contesto di una crisi familiare – che si tratti di separazione, divorzio o cessazione della convivenza more uxorio – uno dei principali aspetti da regolamentare riguarda il mantenimento dei figli.
L’obbligo di mantenimento è sancito dall’art. 315-bis c.c., che impone ai genitori di provvedere non solo al sostentamento alimentare della prole, ma anche al soddisfacimento di esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sportive e sociali. Tale obbligo comprende altresì l’assistenza morale e materiale e la predisposizione di una stabile organizzazione domestica fino a quando l’età del figlio lo renda necessario.
Criteri per la Determinazione dell’Assegno di Mantenimento
L’art. 337-ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. La determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli deve tenere conto di diversi fattori, tra cui:
- Le attuali esigenze del figlio;
- Il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
- I tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
- Le risorse economiche di ciascun genitore;
- Il valore economico delle attività domestiche e di cura prestate.
L’importanza del tenore di vita pregresso è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., ord. n. 15774/2020; Cass. Civ., ord. n. 1562/2020; Cass. Civ., ord. n. 22515/2021).
Quando uno dei genitori assume la prevalente collocazione del figlio, l’altro può essere obbligato al versamento di un assegno periodico, con una funzione di riequilibrio economico a favore del genitore che sostiene maggiormente le spese quotidiane di mantenimento.
Anche la ripartizione delle spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, ecc.) deve seguire il principio di proporzionalità rispetto al reddito dei genitori, evitando che il figlio subisca un pregiudizio a causa delle limitate risorse economiche di uno di essi (Cass. Civ., ord. n. 1562/2020).
Mantenimento del Figlio Maggiorenne: Fino a Quando è Dovuto?
Uno dei quesiti più frequenti riguarda la cessazione dell’obbligo di mantenimento al raggiungimento della maggiore età.
Secondo la giurisprudenza, il diritto al mantenimento non decade automaticamente con la maggiore età del figlio, ma il proseguimento di tale diritto deve essere giustificato da specifiche condizioni (Cass. Civ., ord. n. 38366/2021).
Il figlio maggiorenne che chiede il mantenimento deve dimostrare di:
- Non essere economicamente indipendente;
- Aver perseguito con impegno un percorso formativo o professionale;
- Essersi attivato nella ricerca di un’occupazione (Cass. Civ., ord. n. 12123/2024; Cass. Civ., ord. n. 38366/2021).
Se il figlio non dimostra diligenza nel proprio percorso di studi o nell’inserimento lavorativo, l’obbligo di mantenimento può essere revocato. La Corte di Cassazione ha chiarito che il figlio deve essere pronto ad adattarsi alle reali opportunità del mercato del lavoro, senza attendere indefinitamente un’occupazione che rispecchi le proprie aspirazioni personali (Cass. Civ., ord. n. 29779/2020).
Formazione e Condizioni Economiche dei Genitori
L’obbligo di mantenimento si estende se il figlio sta seguendo un percorso formativo coerente con le proprie capacità e inclinazioni, ma deve essere compatibile con le risorse economiche della famiglia.
Infatti, il diritto al mantenimento non può essere considerato illimitato, ma deve trovare equilibrio tra le aspirazioni del figlio e le effettive disponibilità dei genitori. Come chiarito dalla Cassazione:
“Il diritto del figlio si giustifica se esiste l’obiettivo di realizzare un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori” (Cass. Civ., n. 10207/2017).
Conclusione
Il mantenimento del figlio maggiorenne non è un diritto automatico, ma dipende da fattori specifici. Se il figlio dimostra di aver perseguito con impegno un percorso formativo o lavorativo, il genitore è tenuto a mantenerlo fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
Tuttavia, il figlio deve anche dimostrare responsabilità e adattabilità alle condizioni del mercato del lavoro. In caso contrario, il genitore può richiedere la revoca dell’assegno di mantenimento, invocando il principio di auto-responsabilità.
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FAQ sul Mantenimento Figli Maggiorenni
Fino a che età i genitori sono obbligati a mantenere il figlio?
L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente al compimento dei 18 anni. Il figlio ha diritto al mantenimento finché non raggiunge l’indipendenza economica, dimostrando di essersi impegnato nella formazione o nella ricerca di un’occupazione.
Il figlio maggiorenne disoccupato ha sempre diritto al mantenimento?
Non sempre. Se il figlio non ha un reddito proprio ma non dimostra di cercare attivamente lavoro o di completare un percorso formativo adeguato, il genitore può chiedere la revoca del mantenimento, in base al principio di auto-responsabilità (Cass. Civ., ord. n. 29779/2020).
Quando un genitore può chiedere la revoca del mantenimento del figlio maggiorenne?
La revoca del mantenimento può essere richiesta quando il figlio:
- Ha trovato un’occupazione stabile e ha un reddito sufficiente per mantenersi.
- Non si impegna nello studio o nella ricerca di lavoro.
- Sceglie un percorso formativo incompatibile con le possibilità economiche della famiglia (Cass. Civ., n. 10207/2017).
Il mantenimento del figlio maggiorenne spetta anche se frequenta l’università?
Sì, ma a condizione che il figlio studi con impegno e il percorso universitario sia compatibile con le risorse economiche dei genitori. Non è sufficiente essere iscritti all’università per avere diritto al mantenimento se non si dimostra un reale progresso negli studi.